L’usucapione, come sappiamo, è un istituto con cui si può acquisire il diritto di proprietà di un bene. In questa guida approfondiremo gli aspetti relativi all’usucapione di beni mobili.
Come nel caso di usucapione di bene immobile, l’intento della disciplina è quello di privilegiare non già un diritto astratto, ma uno concreto. Se per diversi anni non ho posseduto un bene e non ne ho esercitato il diritto di proprietà con nessuna modalità, evidentemente l’utilità che il bene aveva per me, legittimo proprietario, è stata percepita bassa o persino nulla, contrariamente a quella che il possessore ha mostrato di ricavare, avendo posseduto il bene come se fosse il proprietario.
Usucapione Beni Mobili non Registrati
Di solito, quando si parla di usucapione la mente corre a un bene immobile, come potrebbe essere una casa o un terreno agricolo, ma anche i beni mobili possono essere usucapiti. Si pensi a un elettrodomestico, un televisore, uno strumento musicale, una collezione. Se ordinariamente l’usucapione di un bene immobile avviene dopo un possesso continuato e in buona fede di venti anni, per un bene mobile non registrato, in assenza di titolo idoneo, ne servono la metà, dieci anni, secondo quanto stabilito dall’art 1161 c.c.. Il solo trascorrere del tempo, tuttavia, non basta, essendo necessario anche che il possesso sia avvenuto pubblicamente, e non di nascosto, e in buona fede.
Senza il requisito della buona fede, anche se il possessore ha goduto del possesso esclusivo e ininterrotto di un bene mobile non registrato per almeno 10 anni, l’usucapione non scatta, essendo necessari 20 anni in questo. Dunque, se ho acquistato un cellulare sapendo che il venditore non era il proprietario, mi serviranno 20 e non 10 anni per acquisirne il diritto di proprietà per usucapione. L’usucapione di un bene mobile si ha anche quando l’atto di vendita è viziato, anche nullo, o il soggetto cedente non è il proprietario del bene.
Attenzione, però, perché un bene mobile non registrato posseduto tramite titolo astrattamente idoneo all’acquisto del diritto e in buona fede, può essere usucapito immediatamente, in base a quanto disposto dall’art.1153 c.c., in cui è specificato che Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, sempre che sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Usucapione Beni Mobili Registrati
Per i beni mobili registrati, se l’acquisto è avvenuto in buona fede e in base a un titolo astrattamente idoneo, l’usucapione si verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, altrimenti dopo 10 anni dalla data di trascrizione.
La disciplina di riferimento è l’art. 1162 del Codice Civile, in cui è stabilito che Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Chi acquista, come spiegato in precedenza, deve quindi farlo in buona fede. L’usucapione abbreviata avviene a tre anni dalla data di trascrizione solo se il trasferimento è avvenuto in forza di un titolo
-Astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
-Debitamente trascritto.
Se queste condizioni non si verificano, l’usucapione si compie al trascorrimento di 10 anni.
Conclusioni
Il Codice Civile ha inteso tutelare i soggetti che in buona fede acquistano un bene mobile da un soggetto non proprietario, tramite un titolo che risulterebbe idoneo a trasferire la proprietà. La giurisprudenza ha approfondito il tema della buona fede, che consiste non solo nel non sapere che il bene acquistato non fosse di proprietà di chi glielo ha ceduto, ma anche nell’avere utilizzato la dovuta diligenza, verificando che l’atto con cui è avvenuta la cessione non fosse viziato in un qualche modo, avendo omesso le dovute verifiche, dalle quali sarebbero emessi i vizi che con evidenza avrebbero reso l’atto nullo.
Riepilogando, l’usucapione consente a un soggetto che abbia ininterrottamente posseduto un bene mobile non registrato per 10 anni di acquisirne anche la proprietà, sempre che il possesso sia avvenuto in buona fede, non in clandestinità e senza violenza. L’usucapione può essere immediata nei casi in cui l’acquisto del bene sia avvenuto sulla base di un atto astrattamente idoneo a cedere la proprietà, sempre che sussista anche il requisito della buona fede. La ragione di una tale disciplina consiste nel ricondurre una situazione di fatto a una di diritto, evitando che un diritto astratto prevalga su un interesse concreto, che trova maggiore tutela nel nostro ordinamento.