In questa guida spieghiamo quando si verifica l’interruzione dell’usucapione e quali sono le conseguenze.
L’usucapione è un istituto che consente al possessore di un bene di acquisirne la proprietà dopo che è trascorso il periodo di tempo minimo previsto dalle norme. Se il possesso è esercitato non in clandestinità e in buona fede, il possessore potrà godere dell’usucapione abbreviata, i cui termini variano a seconda che si tratti di un bene mobile o immobile. Nel caso di un bene immobile, l’usucapione si ottiene al decorrere dei 20 anni dalla data di presa del possesso, sia per l’acquisizione del diritto di proprietà che di altro diritto reale di godimento. Per fare in modo che ciò avvenga, tuttavia, il possesso deve essere pieno, pacifico e ininterrotto. questo significa che esistono situazioni che lo interrompono.
Non è sufficiente diffidare il possessore e metterlo in mora, in quanto sono necessari atti qualificati, come uno di rivendica in via giudiziale o la privazione del possesso per oltre un anno. In questo secondo caso, se trascorre un anno dallo spoglio e il proprietario non è stato reintegrato nel possesso, l’interruzione non si considera avvenuta.
L’interruzione avviene anche nel caso in cui il possessore espressamente riconosca il diritto del proprietario e la notifica dell’atto di citazione con cui il proprietario richiede la consegna materiale dei beni. Pertanto, se il possessore non dissente, sarà sufficiente che egli riconosca il diritto di proprietà della controparte, impegnandosi a desistere dall’esercizio del possesso stesso per realizzare l’interruzione.
Al contrario, se il possessore si oppone al proprietario e non ne riconosce il diritto di proprietà, serve un atto di citazione redatto da un avvocato e notificato tramite ufficiale giudiziario. Chiaramente, l’atto di citazione dovrà essere redatto prima che siano trascorsi i termini necessari per fare scattare l’usucapione. Sul punto la Suprema Corte si è espressa in maniera abbastanza significativa, stabilendo che la sola diffida e gli atti di messa in mora non sono sufficienti a interrompere il termine utile per usucapire un bene, dato che il possessore ha sempre la possibilità di opporsi alle richieste del titolare del diritto di proprietà, non consentendogli il reintegro nel possesso del bene, oppure contrastando gli atti giudiziali diretti a ottenere lo spossessamento.
Pertanto, data la natura dell’usucapione, sempre la Cassazione ha stabilito che ad attribuire efficacia interruttiva del termine sono solo gli atti che comportano per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa o atti giudiziali che comportano ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente.